Libro Lezioni di storia costituzionale. Le libertà fondamentali. Le forme di governo. Le Costituzioni del Novecento - editore: Giappichelli - anno: 2020
EAN: 
9788892137349

Descrizione

«Com'è noto, di libertà si può discutere fondamentalmente secondo due grandi prospettive. Per riassumere in estrema sintesi, si può dire che se ne può discutere al singolare, o al plurale. Di libertà, al singolare, discutono di norma i filosofi, sul piano etico, o anche sul piano più specificamente politico, indagando sul posto che la libertà occupa nella costruzione di un certo ordine collettivo politicamente significativo. Di libertà, al plurale, come diritti, discutono per parte loro i giuristi, indagando sul posto che le posizioni giuridiche soggettive dei cittadini occupano all'interno di un certo ordinamento positivo, ed in particolare sulle garanzie effettive che tale ordinamento è capace di offrire. È evidente che per discutere di libertà al singolare sarebbe necessario confrontarsi con una tradizione filosofica di vastissime proporzioni, e prendere così le mosse da tempi storici assai remoti, per giungere poi al giusnaturalismo moderno, ed infine quanto meno alle dottrine liberali ottocentesche ed alle diverse correnti della filosofia politica del nostro secolo. Non è certo questa la nostra intenzione. D'altra parte, una semplice storia della dogmatica giuridica delle libertà, che ha il suo inizio – come vedremo – nella seconda metà del XIX secolo, appare, dal nostro punto di vista, troppo stretta, troppo poco significativa. Non di rado, infatti, nelle trattazioni specialistiche dei giuristi ciò che va perduto è il fatto che le libertà non sono mai il risultato automatico dei meccanismi di garanzia formalmente previsti dall'ordinamento, anche quando questi sono fissati prescrittivamente al massimo livello, nella Costituzione. Ognuno di tali meccanismi – pensiamo alla rigidità costituzionale ed al controllo di costituzionalità, o anche alle norme che regolano il delicato momento del processo – vive infatti in un determinato contesto storico-sociale e storico-politico, che condiziona in modo decisivo la sua effettività pratica (...)» (dalla Premessa)

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«Com'è noto, di libertà si può discutere fondamentalmente secondo due grandi prospettive. Per riassumere in estrema sintesi, si può dire che se ne può discutere al singolare, o al plurale. Di libertà, al singolare, discutono di norma i filosofi, sul piano etico, o anche sul piano più specificamente politico, indagando sul posto che la libertà occupa nella costruzione di un certo ordine collettivo politicamente significativo. Di libertà, al plurale, come diritti, discutono per parte loro i giuristi, indagando sul posto che le posizioni giuridiche soggettive dei cittadini occupano all'interno di un certo ordinamento positivo, ed in particolare sulle garanzie effettive che tale ordinamento è capace di offrire. È evidente che per discutere di libertà al singolare sarebbe necessario confrontarsi con una tradizione filosofica di vastissime proporzioni, e prendere così le mosse da tempi storici assai remoti, per giungere poi al giusnaturalismo moderno, ed infine quanto meno alle dottrine liberali ottocentesche ed alle diverse correnti della filosofia politica del nostro secolo. Non è certo questa la nostra intenzione. D'altra parte, una semplice storia della dogmatica giuridica delle libertà, che ha il suo inizio – come vedremo – nella seconda metà del XIX secolo, appare, dal nostro punto di vista, troppo stretta, troppo poco significativa. Non di rado, infatti, nelle trattazioni specialistiche dei giuristi ciò che va perduto è il fatto che le libertà non sono mai il risultato automatico dei meccanismi di garanzia formalmente previsti dall'ordinamento, anche quando questi sono fissati prescrittivamente al massimo livello, nella Costituzione. Ognuno di tali meccanismi – pensiamo alla rigidità costituzionale ed al controllo di costituzionalità, o anche alle norme che regolano il delicato momento del processo – vive infatti in un determinato contesto storico-sociale e storico-politico, che condiziona in modo decisivo la sua effettività pratica (...)» (dalla Premessa)

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