Libro L'oggetto del giudizio di cognizione tra crisi delle categorie del diritto civile ed evoluzioni del diritto processuale - editore: Giappichelli - anno: 2016
EAN: 
9788892104716

Descrizione

"li presente contributo è dedicato all'oggetto del processo civile di cognizione. La domanda giudiziale - è dato acquisito - è l'atto con cui, in linea di principio, s'identifica tale oggetto. Per effetto della proposizione della domanda giudiziale sorge il dovere del giudice di provvedere sulla richiesta di tutela giurisdizionale '. Poiché il giudizio civile ordinario di cognizione è retto dal principio della domanda (art. 99 cod. proc. civ.) e da quello della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.), l'oggetto del processo, così come delineato dall'attore tramite domanda giudiziale tendenzialmente (salvo allargamento oggettivo o mutatio libelli) corrisponderà all'oggetto del processo e, quindi, del giudicato 2. Parimenti, è enunciato generalmente condiviso quello per cui l' oggetto della domanda giudiziale (o, quantomeno, l'oggetto di merito del processo civile di cognizione) si identifica con il diritto dedotto in giudizio, affermato come esistente nella domanda giudiziale proposta dall'attore, per la cui tutela di cognizione si chiede l'intervento dell'autorità giurisdizionale. In ciò consiste la strumentalità del diritto processuale rispetto al diritto civile. La valorizzazione del diritto sostanziale (di cui, in caso di lesione, l'azionabilità per via giurisdizionale, c.d. agere licere, costituisce una mera componente, una facoltà), piuttosto che dell'azione tout court, la quale è, invece, concetto di natura pubblicistica che evoca il potere statale di concedere tutela giurisdizionale, nato come reazione all'autodifesa del privato, è evidentemente sintomo di una tendenza a privilegiare (almeno in linea di principio) la dimensione individuale del singolo che chiede giustizia, piuttosto che quella superindividuale, ossia dello Stato che deve assicurargliela

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"li presente contributo è dedicato all'oggetto del processo civile di cognizione. La domanda giudiziale - è dato acquisito - è l'atto con cui, in linea di principio, s'identifica tale oggetto. Per effetto della proposizione della domanda giudiziale sorge il dovere del giudice di provvedere sulla richiesta di tutela giurisdizionale '. Poiché il giudizio civile ordinario di cognizione è retto dal principio della domanda (art. 99 cod. proc. civ.) e da quello della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.), l'oggetto del processo, così come delineato dall'attore tramite domanda giudiziale tendenzialmente (salvo allargamento oggettivo o mutatio libelli) corrisponderà all'oggetto del processo e, quindi, del giudicato 2. Parimenti, è enunciato generalmente condiviso quello per cui l' oggetto della domanda giudiziale (o, quantomeno, l'oggetto di merito del processo civile di cognizione) si identifica con il diritto dedotto in giudizio, affermato come esistente nella domanda giudiziale proposta dall'attore, per la cui tutela di cognizione si chiede l'intervento dell'autorità giurisdizionale. In ciò consiste la strumentalità del diritto processuale rispetto al diritto civile. La valorizzazione del diritto sostanziale (di cui, in caso di lesione, l'azionabilità per via giurisdizionale, c.d. agere licere, costituisce una mera componente, una facoltà), piuttosto che dell'azione tout court, la quale è, invece, concetto di natura pubblicistica che evoca il potere statale di concedere tutela giurisdizionale, nato come reazione all'autodifesa del privato, è evidentemente sintomo di una tendenza a privilegiare (almeno in linea di principio) la dimensione individuale del singolo che chiede giustizia, piuttosto che quella superindividuale, ossia dello Stato che deve assicurargliela

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